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Le Convenzioni dell'Aja

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Spesso si parla di regole di guerra e di comportamenti non corretti delle truppe e dei civili durante il conflitto; pertanto riporto qui integralmente ed in italiano Le Convenzioni dell'Aja che erano vigenti durante la Seconda Guerra Mondiale; risultano essere due interessanti documenti per comprendere il perchè della legittimità di diversi fondamentali episodi, verificatisi durante la guerra civile in Italia.

Vorrei evidenziare in particolare l'Art.1 della Sezione 1 del Capitolo 1 di entrambe le Convezioni; vengono qui elencate le caratteristiche essenziali per potersi considerare belligerante a tutti gli effetti; è evidente come i partigiani non possano essere considerati come tali in quanto non hanno mai rispettato il 2 punto (di avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza) ed il 3 punto (di portare le armi apertamente).
Le Convenzioni dell'Aja
I partigiani erano vestiti spesso con abiti civili o di foggia militare, ma non avevano distintivi fissi e riconoscibili; addirittura i partigiani dei gruppi GAP operavano di proposito in abiti assolutamente civili per poter colpire indisturbati. Analogo discorso vale per il portare le armi apertamente; anche in questo caso, in particolare, i gruppi GAP operanti nelle città per portare a termine gli omicidi, perchè di omicidi si tratta, nascondevano abilmente le armi di cui erano dotati.

Di conseguenza anche il 4 punto (di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra) viene a decadere, in quanto non rispettati i precedenti; pertanto è legalmente corretto che i partigiani catturati non subissero lo stesso trattamento riservato ai prigionieri di guerra, viceversa i militi della RSI, essendo al contrario belligeranti a tutti gli effetti, avrebbero dovuto essere trattati come tali.

Con questo non si nega la possibilità di combattere in armi contro un esercito considerato nemico, senza essere soldati inquadrati in un esercito riconosciuto, ma si sottolinea l'obbligo di rispettare in toto le regole espresse dalle convenzioni esistenti. A chi dunque afferma la correttezza della 'resistenza', quale forma di reazione alla presenza del 'nemico' in Italia, rispondiamo che tale poteva essere considerata legale a tutti gli effetti, se effettuata con modalità assai diverse e non con l'assassinio e l'attentato.

INTRODUZIONE ALLA PRIMA CONVENZIONE.

La prima conferenza dell'Aja tenne i propri lavori tra il 18 Maggio e il 29 Luglio 1899 con le seguenti finalità: il mantenimento della pace, la riduzione degli armamenti e la regolamentazione della guerra: vi parteciparono 26 stati che sottoscrissero tre convenzioni e tre dichiarazioni.

Le dichiarazioni riprendevano lo spirito di quella di Pietroburgo del 1868: ribadivano l'intento dei firmatari di rinunciare all'uso dei proiettili esplosivi e aggiungevano la proibizione di lanciare bombe dai palloni aerostatici e di usare gas asfissianti. Su questi punti la conferenza mostrò tutta la sua debolezza: la storia dell'aviazione e l'uso di armi chimiche nelle guerre del 900 lo sta a dimostrare. Ininfluente fu pure la dichiarazione sulla rinuncia all'uso delle pallottole esplodenti: queste infatti caddero in disuso non tanto per ottemperanza delle norme umanitarie sottoscritte, quanto per l'evoluzione della tecnologia che già durante la grande guerra era in grado di produrre pallottole ordinarie altrettanto capaci di mettere fuori combattimento il nemico.

Anche la terza convenzione, che si proponeva di estendere alle guerre sul mare le norme di protezione dei feriti stabilite nella conferenza di Ginevra del 1864, restò lettera morta almeno fino al 1907.

Con la prima veniva istituita una Corte permanente d'arbitrato allo scopo di prevenire i conflitti armati. Detta impropriamente 'Tribunale dell'Aja', la Corte era di fatto un elenco di arbitri nominati dagli Stati aderenti (4 per ogni Stato) ai quali veniva affidato, di volta in volta, il giudizio arbitrale sulle controversie internazionali. La Corte espletò la sua più intensa attività negli anni che precedettero la prima guerra mondiale; anche se l'efficacia degli arbitrati non riuscì a impedire la corsa alla guerra, il lavoro e l'esperienza giuridica acquisiti suggerirono, nel 1921, la costituzione della Corte permanente di giustizia internazionale nell'ambito della Società delle Nazioni.

La più importante e determinante delle convenzioni fu la seconda, 'Le leggi e gli usi della guerra terrestre', composta da un Preambolo di cinque articoli nei quali le parti contraenti s'impegnano a ratificare e a estendere le adesioni alla convenzione e da un Regolamento di 60 articoli che codificano le norme di diritto bellico consuetudinario, per la prima volta scritte e sottoscritte dagli stati.

Particolare interesse presenta nel Preambolo quella che fu detta clausola Martens: coscienti dell'incompletezza della convenzione sottoscritta, gli stati aderenti alla conferenza 'in attesa che una codificazione più completa delle leggi della guerra possa essere edita, le Alte Parti Contraenti giudicano opportuno constatare che, nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari da Esse adottate, le popolazioni ed i belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l'imperio dei principi derivati dal diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza. Esse dichiarano che in tal senso devono essere intesi segnatamente gli art. 1 e 2 del Regolamento adottato'.

L'insieme degli articoli del Regolamento costituisce un primo corpo di norme codificate che consentono di giudicare i comportamenti degli eserciti durante le guerre del Novecento. Tra le altre osservazioni che si possono ricavare due sono importanti per gli eventi successivi: il Regolamento costituisce la base giuridica che giustifica da un lato l'istituzione dei tribunali militari da Norimberga in poi, dall'altro la scelta che nel Novecento molti cittadini di diversi stati si trovarono a dover fare in guerre di liberazione e di resistenza (vedi significativamente ad esempio gli articoli 2, 44 e 45) nei confronti di eserciti che dichiaratamente e programmaticamente hanno disatteso questa II Convenzione dell'Aia.

PRIMA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELL'AJA DEL 1899 SU LEGGI ED USI DELLA GUERRA TERRESTRE.

L'Aja, 29 luglio 1899,

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico d'Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re di Danimarca; in nome di Sua Maestà il Re di Spagna la Regina Reggente del Regno; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda, Imperatrice delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; Sua Altezza il Principe di Montenegro; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re del Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l'Imperatore di Tutte le Russie; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re di Siam; Sua Maestà il Re di Svezia e di Norvegia; Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani e Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria,

considerando che non basta di cercare i mezzi idonei ad assicurare la pace e ad impedire i conflitti armati fra gli Stati, ma che si deve por mente anche al caso in cui una guerra sia provocata da avvenimenti che non poterono essere scongiurati dai loro sforzi; animati dal desiderio di servire anche in questo caso estremo agli interessi dell'umanità ed alle sempre crescenti esigenze della civiltà; considerando che a tal uopo è necessario sottoporre a revisione le leggi e gli usi generali della guerra, sia per meglio determinarli, sia per tracciar loro certi limiti, affine di mitigarne per quanto è possibile l'asprezza; partendo da tutti questi concetti che oggi, come 25 anni or sono alla Conferenza di Bruxelles del 1874, sono dettati da una savia e generosa previdenza; hanno, in questo senso, adottato numerose disposizioni intese a stabilire e regolare gli usi della guerra terrestre.

Secondo le Alte Parti contraenti, queste disposizioni, la cui redazione è stata ispirata dal desiderio di lenire i mali della guerra, per quanto lo consentono le necessità militari, devono servire ai belligeranti di norma generale, così nelle relazioni fra di loro come in quelle colle popolazioni. Non fu però dato d'intendersi fin d'ora sopra certe disposizioni da applicarsi a tutti i casi praticamente possibili. Dall'altro lato, non poteva essere negli intendimenti delle Alte Parti contraenti di ritenere che i casi non previsti rimanessero, in mancanza di clausole scritte, abbandonati senz'altro all'arbitrio dei comandanti gli eserciti.

Attendendo che si possa istituire col tempo un codice completo delle leggi della guerra, le Alte Parti contraenti stimano opportuno di stabilire che nei casi che non hanno potuto essere previsti nelle disposizioni da esse adottate, le popolazioni e i belligeranti rimangono sotto l'egida e la signoria dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi vigenti fra gli Stati civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica. Esse dichiarano che segnatamente gli articoli 1 e 2 del Regolamento adottato vanno intesi in questo senso.

Le Alte Parti contraenti, desiderando conchiudere una Convenzione a tale scopo, hanno nominato Loro Plenipotenziari:

seguono i nomi dei plenipotenziari

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

Art. 1 - Le Alte Parti contraenti daranno alle loro forze armate di terra delle istruzioni conformi al Regolamento sulle leggi e gli usi della guerra terrestre annesso alla presente Convenzione.

Art. 2 - Le disposizioni del Regolamento menzionato all'articolo 1, non sono vincolanti che per le Potenze contraenti, nel caso d'una guerra fra due o più di loro. Queste disposizioni cesseranno di aver vigore dal momento in cui, in una guerra fra Stati contraenti, una Potenza non contraente si unisca ad uno dei belligeranti.

Art. 3 - La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile. Gli atti di ratificazione saranno depositati all'Aja. Del deposito di ciascuna ratificazione si stenderà un verbale, di cui si trasmetterà copia autentica nelle vie diplomatiche a tutti gli Stati contraenti.

Art. 4 - Le Potenze non firmatarie possono aderire alla presente Convenzione. A tal uopo esse faranno conoscere la loro adesione alle Potenze contraenti, per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e da questo comunicata a tutte le altre Potenze contraenti.

Art. 5 - Ove una delle Potenze contraenti denunziasse la presente Convenzione, questa denunzia non sortirà il suo effetto se non dopo un anno dal giorno in cui la notificazione sia stata fatta per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, e da questo subito trasmessa a tutti gli altri Stati contraenti. La denunzia stessa non sarà efficace se non in confronto della Potenza che l'avrà notificata. In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli. Fatto all'Aja, il ventinove di luglio del mille ottocento novantanove, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi e copie del quale, certificate conformi, saranno consegnate in via diplomatica alle Potenze contraenti.

seguono le firme

ALLEGATO 'REGOLAMENTO SULLE LEGGI E GLI USI DELLA GUERRA TERRESTRE'.

Sezione I: Dei belligeranti - Capitolo I: Chi sia belligerante.

Art. 1 - Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto all'esercito, ma anche alle milizie e ai corpi di volontari che soddisfino alle seguenti condizioni, cioè: 1° di avere alla loro testa una persona responsabile per i suoi subordinati; 2° di recare un distintivo fisso e riconoscibile a distanza; 3° di portare le armi apertamente; 4° di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra. Nei paesi dove le milizie o i corpi di volontari costituiscano l'esercito o ne facciano parte, essi sono compresi sotto la denominazione di 'esercito'.

Art. 2 - La popolazione di un territorio non occupato, che all'avvicinarsi del nemico prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza avere avuto il tempo di organizzarsi in conformità dell'articolo 1, sarà considerata come belligerante purché rispetti le leggi e gli usi della guerra.

Art. 3 - Le forze armate delle parti belligeranti possono comporsi di combattenti e di non combattenti. In caso di cattura da parte del nemico, sì gli uni che gli altri hanno diritto ad essere trattati come prigionieri di guerra.

Sezione I: Dei belligeranti - Capitolo II: Dei prigionieri di guerra.

Art. 4 - I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati. Essi devono essere trattati con mitezza. Tutto ciò che appartiene loro personalmente, ad eccezione delle armi, dei cavalli e delle carte militari, rimane di loro proprietà.

Art. 5 - I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o località qualunque, coll'obbligo di non allontanarsene oltre un determinato limite, ma non possono essere rinchiusi che per indispensabile misura di sicurezza.

Art. 6 - Lo Stato ha diritto d'adoperare i prigionieri di guerra in lavori corrispondenti al loro grado ed all'attitudine loro. Questi lavori non saranno però eccessivi e non staranno in alcun rapporto colle operazioni della guerra. I prigionieri di guerra possono essere autorizzati a lavorare per conto di amministrazioni pubbliche o di privati, o per loro proprio conto. I lavori eseguiti per lo Stato sono pagati secondo le tariffe in vigore per i militi dell'esercito nazionale che eseguiscano gli stessi lavori. Se i lavori sono fatti per altre amministrazioni pubbliche o per privati, le condizioni saranno stabilite d'accordo coll'autorità militare. La mercede dei prigionieri servirà ad alleviare la loro posizione, e il soprappiù sarà loro consegnato al momento della liberazione, dedotte le spese di mantenimento.

Art. 7 - Il Governo in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento. In mancanza di speciale accordo fra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno trattati, quanto alla nutrizione, al vestiario e all'alloggio, nello stesso modo che le truppe del Governo che li avrà catturati.

Art. 8 - I prigionieri di guerra saranno sottoposti alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini in vigore presso l'esercito dello Stato in potere del quale si trovano. Ogni atto d'insubordinazione autorizza, in confronto loro, le necessarie misure di rigore. I prigionieri evasi, ma ripresi prima che abbiano raggiunto il loro esercito o lasciato il territorio occupato dall'esercito che li ha catturati, possono esser puniti con pene disciplinari. I prigionieri che dopo esser riusciti ad evadere, vengano nuovamente catturati, non possono essere puniti per tale evasione.

Art. 9 - Ogni prigioniero di guerra è in obbligo di manifestare, a richiesta, il suo nome, cognome e grado. Ove contravvenisse a tale obbligo, egli si esporrebbe a una restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri di guerra della sua categoria.

Art. 10 - I prigionieri di guerra possono essere rimessi in libertà sulla loro parola d'onore, se le leggi del proprio paese ve li autorizzano. In tal caso essi sono, sotto la garanzia dell'onor loro personale, tenuti ad adempiere scrupolosamente gli impegni contratti tanto verso il proprio Governo, quanto verso quello che li ha catturati. Nello stesso caso, il loro proprio Governo è tenuto a non esigere nè accettare da loro verun servizio contrario alla parola data.

Art. 11 - Un prigioniero di guerra non può essere costretto ad accettare la propria libertà sulla parola, similmente, il Governo nemico non è tenuto ad esaudire la domanda d'un prigioniero di guerra di esser rilasciato in libertà sulla parola.

Art. 12 - Ogni prigioniero di guerra, rilasciato in libertà sulla parola e ripreso mentre impugnava le armi contro il Governo verso il quale si era impegnato sulla parola o contro gli alleati di questo Governo, perde il diritto al trattamento dei prigionieri di guerra e può essere deferito ai tribunali.

Art. 13 - Gli individui che seguono un esercito senza farne direttamente parte, come i corrispondenti di giornali, i vivandieri, i fornitori, che cadono in potere del nemico e che questo reputa opportuno di trattenere, hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra, a patto che siano muniti di una legittimazione dell'autorità militare dell'esercito che accompagnano.

Art. 14 - Fin dal principio delle ostilità, s'istituirà in ciascuno degli Stati belligeranti e, dato il caso, nei paesi neutrali che abbiano accolto dei belligeranti sul loro territorio, un Ufficio d'informazioni sui prigionieri di guerra. Quest'ufficio, incaricato di rispondere a tutte le domande concernenti i prigionieri di guerra, riceve dai vari servizi competenti tutte le indicazioni necessarie per poter riempire una scheda per ogni singolo prigioniero. Esso è tenuto al corrente degli internamenti e delle mutazioni, nonchè delle entrate negli ospedali e dei decessi. L'ufficio d'informazioni raccoglie inoltre tutti gli oggetti d'uso personale, valori, lettere, ecc., che venissero trovati sul campo di battaglia o lasciati dai prigionieri decessi in ospedali o ambulanze, e li trasmette agli interessati.

Art. 15 - Le società di soccorso pei prigionieri di guerra, regolarmente costituite secondo le leggi del proprio paese e che abbiano per iscopo di servire da intermediarie dell'azione caritatevole, riceveranno da parte dei belligeranti, per se stesse e per i loro agenti debitamente accreditati, tutte le facilitazioni compatibili colle necessità militari e colle regole amministrative, onde possano soddisfare al loro compito umanitario. I delegati di queste società potranno essere ammessi a distribuire soccorsi nei depositi d'internamento, nonché ai luoghi di fermata dei prigionieri rimpatriati, sempre che si provvedano a tal uopo di un permesso personale rilasciato dall'autorità militare, e s'impegnino per iscritto ad assoggettarsi a tutte le misure di ordine e di polizia da quest'ultima prescritte.

Art. 16 - Gli uffici d'informazioni godono della franchigia di porto. Le lettere, i vaglia, gli invii di denaro, nonché i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra o da essi spediti, saranno esenti da ogni tassa postale, tanto nei paesi d'origine e di destinazione, quanto in quelli intermedi. I doni e soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra, saranno ammessi in franchigia di qualsiasi diritto d'entrata o d'altro genere e di qualsiasi tassa di trasporto sulle ferrovie esercitate dallo Stato.

Art. 17 - Gli ufficiali prigionieri potranno ricevere il supplemento di soldo che fosse loro assegnato, nella situazione in cui si trovano, dalle ordinanze del loro paese, salvo il rimborso a carico del Governo rispettivo.

Art. 18 - Ai prigionieri di guerra sarà lasciata piena libertà per ciò che riguarda l'esercizio della propria religione, compresa l'assistenza agli uffici del loro culto, alla sola condizione che si conformino alle misure di ordine e di polizia prescritte dall'autorità militare.

Art. 19 - I testamenti dei prigionieri di guerra saranno ricevuti o stesi nelle stesse condizioni che per i militi dell'esercito nazionale. Si seguiranno le medesime norme anche per ciò che riguarda gli atti relativi all'accertamento dei decessi e all'inumazione dei prigionieri di guerra, tenendo conto del loro grado e del loro rango.

Art. 20 - Conchiusa la pace, il rimpatrio dei prigionieri si farà nel più breve termine possibile.

Sezione I: Dei belligeranti - Capitolo III: Dei malati e dei feriti.

Art. 21 - Gli obblighi dei belligeranti circa il servizio dei malati e dei feriti sono regolati dalla Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864, salvo le modificazioni che vi venissero introdotte.

Sezione II: Delle ostilità - Capitolo I: Dei mezzi con cui nuocere al nemico, degli assedi e dei bombardamenti.

Art. 22 - I belligeranti non hanno un diritto illimitato quanto alla scelta dei mezzi con cui nuocere al nemico.

Art. 23 - Oltre ai divieti sanciti da convenzioni speciali, è segnatamente proibito: a) i far uso di veleni o di armi avvelenate; b) di uccidere o di ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'armata nemica; c) di uccidere o di ferire un nemico che avendo deposte le armi o non essendo più in grado di difendersi, si è reso a discrezione; d) di dichiarare che non sarà dato quartiere; e) di far uso di armi, proiettili o materie atti a cagionare inutili sofferenze; f) di abusare della bandiera parlamentare, della bandiera nazionale, delle insegne militari e dell'uniforme del nemico, nonchè dei segni distintivi della Convenzione di Ginevra; g) di distruggere o di sequestrare proprietà nemiche, salvochè tali distruzioni e sequestri fossero imperiosamente richiesti dalle necessità della guerra.

Art. 24 - Gli stratagemmi di guerra e l'uso dei mezzi occorrenti per procacciarsi delle informazioni sul nemico e sul terreno, sono riguardati come leciti.

Art. 25 - E proibito di attaccare o bombardare città, villaggi, abitazioni o fabbricati che non siano difesi.

Art. 26 - Prima di bombardare, e salvo il caso di un attacco di viva forza, il comandante delle truppe assalitrici dovrà fare quanto sta in lui per avvertirne le autorità del luogo.

Art. 27 - Negli assedi e nei bombardamenti si dovranno prendere tutte le misure necessarie al fine di risparmiare, per quanto è possibile, gli edifici dedicati al culto, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, gli ospedali e i luoghi di ricovero dei malati e feriti, a condizione che non siano adoperati in pari tempo a uno scopo militare. È dovere degli assediati di indicare questi edifizi o luoghi di ricovero con segni visibili speciali da notificarsi anticipatamente all'assediante.

Art. 28 - È proibito di abbandonare al saccheggio una città od una località anche se presa d'assalto.

Sezione II: Delle ostilità - Capitolo II: Delle spie.

Art. 29 - È da riguardarsi come spia solo colui che clandestinamente o sotto falsi pretesti raccolga o cerchi di raccogliere informazioni nella zona d'operazione di un belligerante, coll'intendimento di comunicarle all'avversario. Non sono, pertanto, spie i militari non travestiti che fossero penetrati nella zona d'operazione del nemico affine di raccogliervi informazioni. Similmente, non sono considerati come spie i militari e i non militari, che adempiono apertamente la loro missione, incaricati di trasmettere dispacci destinati sia al proprio esercito, sia a quello nemico. Appartengono a questa categoria anche gli individui mandati in pallone per trasmettere dei dispacci e in genere per mantenere le comunicazioni fra le varie parti di un esercito o di un territorio.

Art. 30 - La spia colta in flagrante non potrà essere punita senza previo giudizio.

Art. 31 - Una spia che dopo aver raggiunto l'esercito a cui appartiene, è catturata più tardi dal nemico, sarà trattata come prigioniero di guerra, e non incorre in veruna responsabilità pei suoi atti anteriori di spionaggio.

Sezione II: Delle ostilità - Capitolo III: Dei parlamentari.

Art. 32 - È parlamentario l'individuo autorizzato da uno dei belligeranti ad entrare in trattative coll'altro e che si presenti con bandiera bianca. Egli ha diritto all'inviolabilità, e così pure il trombettiere o tamburo, il portabandiera e l'interprete che l'accompagnassero.

Art. 33 - Il comandante di truppe al quale il parlamentario è inviato, non è tenuto a riceverlo in ogni circostanza. Egli può prendere tutte le misure necessarie per impedire al parlamentario di profittare della sua missione al fine d'informarsi. In caso di abuso egli ha il diritto di trattenere temporaneamente il parlamentario.

Art. 34 - Il parlamentario perde il suo diritto alla inviolabilità quando sia provato in modo positivo e irrefutabile ch'egli ha profittato della sua posizione privilegiata per commettere o provocare un atto di tradimento.

Sezione II: Delle ostilità - Capitolo IV: Delle capitolazioni.

Art. 35 - Le capitolazioni stipulate fra le parti belligeranti devono tener conto delle regole dell'onore militare. Una volta fissate, esse devono essere osservate scrupolosamente da entrambe le parti.

Sezione II: Delle ostilità - Capitolo V: Dell'armistizio.

Art. 36 - L'armistizio sospende le operazioni di guerra mediante un mutuo accordo fra le parti belligeranti. Ove la durata non ne sia stabilita, le parti belligeranti possono sempre riprendere le operazioni, purchè il nemico ne sia avvertito nel tempo convenuto, conformemente alle condizioni dell'armistizio.

Art. 37 - L'armistizio può essere generale o locale. Il primo sospende dappertutto le operazioni di guerra degli Stati belligeranti; il secondo solamente per certe frazioni degli eserciti belligeranti ed entro un raggio determinato.

Art. 38 - L'armistizio dev'essere notificato ufficialmente e in tempo utile alle autorità competenti ed alle truppe. Le ostilità saranno sospese subito dopo questa notificazione o nel termine stabilito.

Art. 39 - Dipende dalle parti contraenti di fissare, nelle clausole dell'armistizio, i rapporti che potranno intercedere sul teatro della guerra colle popolazioni e fra di loro.

Art. 40 - Ogni violazione grave dell'armistizio commessa da una delle parti conferisce all'altra il diritto di denunziarlo, e in caso d'urgenza anche di riprendere immediatamente le ostilità.

Art. 41 - La violazione delle clausole dell'armistizio per opera di privati che agiscano di loro propria iniziativa, conferisce soltanto il diritto di richiedere la punizione dei colpevoli, e, se occorre, un'indennità per le perdite subite.

Sezione III: Del potere militare sul territorio dello Stato nemico.

Art. 42 - Un territorio è ritenuto occupato quando si trovi effettivamente in potere dell'esercito nemico. L'occupazione si estende soltanto ai territori su cui tale potere è stabilito e può essere esercitato.

Art. 43 - Dopo che l'autorità del potere legale sia passata di fatto nelle mani dell'occupante, questi prenderà tutti i provvedimenti che dipendono da lui affine di ristabilire ed assicurare, per quanto è possibile, l'ordine e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi vigenti nel paese.

Art. 44 - E' proibito di forzare la popolazione di un territorio occupato a prender parte alle operazioni militari contro il proprio paese.

Art. 45 - È proibito di costringere la popolazione d'un territorio occupato a prestar giuramento alla potenza nemica.

Art. 46 - L'onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, al pari delle convinzioni religiose e dell'esercizio dei culti, devono essere rispettati. La proprietà privata non può essere confiscata.

Art. 47 - Il saccheggio è formalmente proibito.

Art. 48 - Ove l'occupante riscuota, nel territorio occupato, le imposte, le tasse e le gabelle istituite a favore dello Stato, lo farà, per quanto è possibile, secondo le norme vigenti per la loro esazione e ripartizione; esso avrà quindi l'obbligo di provvedere alle spese dell'amministrazione del territorio occupato nella stessa misura in cui vi era tenuto il Governo legale.

Art. 49 - Se oltre alle imposte di cui al precedente articolo, l'occupante riscuote anche altre contribuzioni in denaro nel territorio occupato, esso non potrà farlo che per i bisogni dell'esercito o dell'amministrazione di questo territorio.

Art. 50 - Nessuna pena collettiva, pecuniaria od altra, può essere inflitta alle popolazioni per atti di singoli individui dei quali esse non possano riguardarsi come solidalmente responsabili.

Art. 51 - Nessuna contribuzione può esser riscossa se non in virtù di un ordine scritto e sotto la responsabilità di un generale in capo. Tale riscossione non sarà fatta, per quanto è possibile, se non giusta le norme vigenti per la fissazione e il riparto delle imposte. Per ogni contribuzione si rilascerà al contribuente una ricevuta.

Art. 52 - Non si potranno richiedere contribuzioni in natura e prestazioni di servizi dai comuni e dagli abitanti, se non per i bisogni dell'esercito d'occupazione. Esse saranno proporzionate alle risorse del paese e tali da non implicare per le popolazioni l'obbligo di prender parte alle operazioni della guerra contro la propria patria. Queste requisizioni e prestazioni di servizi non saranno richieste che col permesso del comandante del territorio occupato. Le prestazioni in natura saranno pagate, per quanto è possibile, in contanti; se no, si rilasceranno per esse delle ricevute.

Art. 53 - L'esercito d'occupazione non potrà sequestrare che il numerario, i fondi e i crediti esigibili spettanti in proprio allo Stato, i depositi di armi, i mezzi di trasporto, i magazzini e gli approvvigionamenti, ed in genere le proprietà mobiliari dello Stato atte a servire alle operazioni della guerra. Il materiale delle ferrovie, i telegrafi di terra, i telefoni, i piroscafi ed altri mezzi di navigazione, salvo i casi regolati dalla legge marittima, nonchè i depositi di armi ed in genere ogni specie di munizioni da guerra, ancorchè appartenenti a società od a privati, sono pure dei mezzi atti a servire alle operazioni della guerra, ma dovranno essere restituiti e le relative indennità saranno regolate a pace conchiusa.

Art. 54 - Il materiale ferroviario proveniente da Stati neutrali, sia che appartenga a questi Stati o a società o a privati, sarà loro restituito il più presto possibile.

Art. 55 - L'occupante non si considererà se non come amministratore od usufruttuario degli edifizi pubblici, degli immobili, delle foreste, aziende agricole, ecc. appartenenti allo Stato nemico e che si trovano nel paese occupato. Egli dovrà quindi salvaguardare la sostanza di queste proprietà e amministrarle secondo le regole dell'usufrutto.

Art. 56 - I beni dei comuni, quelli degli istituti consacrati al culto, alla carità e all'istruzione, alle arti ed alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati come proprietà privata. Ogni asportazione, distruzione o guasto intenzionale di simili istituti, di monumenti storici, di opere d'arte o di scienza è vietato e deve essere punito.

Sezione IV: Dei belligeranti internati e dei feriti curati presso Stati neutrali.

Art. 57 - Lo Stato neutrale che riceve sul suo territorio delle truppe appartenenti agli eserciti belligeranti deve internarle il più lontano possibile dal teatro della guerra. Esso potrà custodirle in accampamenti ed anche rinchiuderle in fortezze o in luoghi a ciò appropriati. Deciderà se gli ufficiali possano essere lasciati in libertà verso promessa sulla parola che non abbandoneranno senza permesso il territorio dello Stato neutrale.

Art. 58 - In difetto di speciali accordi, lo Stato neutrale deve somministrare agli internati i viveri, gli indumenti ed i soccorsi richiesti dall'umanità. Le spese cagionate dall'internamento saranno rimborsate a pace conclusa.

Art. 59 - Lo Stato neutrale potrà autorizzare il passaggio sul suo territorio di feriti o malati appartenenti agli eserciti belligeranti, a condizione che i relativi treni non trasportino nè personale nè materiale da guerra. In simili casi lo Stato neutrale ha l'obbligo di prendere le misure di sicurezza e di controllo necessarie. I feriti o malati condotti in tali condizioni sul territorio neutrale da uno dei belligeranti e appartenenti all'altro, dovranno essere custoditi dallo Stato neutrale per modo che non possano più prender parte alle operazioni della guerra. Allo Stato neutrale incombono gli stessi obblighi per riguardo ai feriti o malati dell'altro esercito che gli venissero affidati.

Art. 60 - La Convenzione di Ginevra si applica ai feriti e ai malati internati su territorio neutrale.

INTRODUZIONE ALLA SECONDA CONVENZIONE.

Alla seconda Conferenza della Pace dell'Aja del 1907 parteciparono 44 nazioni che sottoscrissero tredici convenzioni e una dichiarazione: alcune ribadirono e precisarono le precedenti norme, altre rappresentarono un completamento e un ampliamento del diritto umanitario in tempo di guerra.

In particolare la quinta e la tredicesima definì i 'Diritti e Doveri delle Potenze e delle Persone Neutrali' rispettivamente nella guerra terrestre e in quella marittima. Ben cinque convenzioni riguardavano la guerra marittima, ambito nel quale la prima Conferenza era stata più carente. L'attenzione al diritto su questo fronte era stata richiamata dall'impatto sull'opinione pubblica mondiale della battaglia di Tshushima dove, nel 1905, l'intera flotta russa era stata distrutta da quella giapponese e migliaia di feriti e naufraghi erano stati abbandonati in mare senza soccorsi.

Lo stesso evento aveva accelerato nel 1906 una nuova Conferenza di Ginevra che ampliava i compiti riconosciuti alla Croce Rossa nel 1864, affidandole il soccorso e la protezione dei feriti e naufraghi in mare. A sua volta la Conferenza dell'Aia recepiva, con la decima convenzione, gli adattamenti stabiliti a Ginevra. La nona Convenzione tentava di regolamentare i bombardamenti di obiettivi terrestri da parte di forze navali.

Il completamento della definizione dei principi di conduzione della guerra marittima fu portato a termine, in questa fase antecedente la Grande guerra, con la compilazione del Manuale di Oxford del 1913, analogo a quello del 1880, ma relativo alla guerra in mare.

Del tutto inefficaci restarono le altre convenzioni dell'Aia: in particolare la prima che impegnava gli stati a regolare in modo pacifico i loro conflitti e, soprattutto, la Dichiarazione relativa al divieto del lancio di proiettili esplosivi da aerostati. Quest'ultima, infatti, si muoveva in direzione opposta alle strategie elaborate in ambito militari man mano che si rivelavano le potenzialità offensive della guerra aerea. L'impiego dell'aeronautica come arma determinante nelle guerre, prima ancora del suo decollo, trovava una elaborazione teorica negli scritti dell'italiano Giulio Douhet, il quale già dal 1910 andava prefigurando scenari di guerra totale: Douhet immaginava e descriveva nelle sue opere l'incursione di immense flotte aeree che coglievano di sorpresa le armate, devastavano le infrastrutture e radevano al suolo intere città. In particolare i bombardamenti con obiettivo sulla popolazione civile avrebbero avuto l'intento terroristico dichiarato di fiaccare il morale del nemico per lasciare poi all'artiglieria il compito di finire l'opera. Le teorie di Douhet vennero sistemate e raccolte, dopo la Grande guerra, in una pubblicazione del 1921, 'Il dominio dell'aria'.

Comunque i 44 stati convenuti all'Aia nel 1907 ritennero, con soddisfazione e in parte a ragione, di aver avviato la formalizzazione del diritto umanitario in tempo di guerra: riconfermarono la clausola Martens e si diedero appuntamento per una terza conferenza nel 1915. L'entusiasmo quasi universale con il quale fu salutata la Grande guerra del 1914 e la disillusione altrettanto universale di una facile vittoria in un breve conflitto fecero cadere l'impegno.

SECONDA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELL'AJA DEL 1907 SU LEGGI ED USI DELLA GUERRA TERRESTRE.

L'Aja, 18 ottobre 1907,

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico d'Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chili; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell'Equatore; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica d'Haiti; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro; Sua Maestà il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l'Imperatore di Tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani; il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,

considerando che, pur ricercando i mezzi di assicurare la pace e di prevenire i conflitti armati fra le nazioni, importa parimente preoccuparsi del caso in cui la chiamata alle armi fosse determinata da avvenimenti che la loro sollecitudine non avesse potuto evitare; animati dal desiderio di servire, anche in questa estrema ipotesi, agli interessi dell'umanità e alle esigenze ognora crescenti della civiltà;

stimando che importa, a tal fine, rivedere le leggi e gli usi generali della guerra, sia allo scopo di definirli con maggior precisione, sia per tracciare certi limiti destinati a restringerne, quanto è possibile, i rigori;

hanno giudicato necessario di completare e di precisare in certi punti l'opera della Prima Conferenza per la Pace che, ispirandosi, dopo la Conferenza di Bruxelles del 1874, a queste idee raccomandate da una saggia e generosa previdenza, ha adottato delle disposizioni intese a definire e a regolare gli usi della guerra per terra.

Secondo le vedute delle Alte Parti contraenti, queste disposizioni, la cui redazione è stata ispirata dal desiderio di diminuire i mali della guerra, per quanto lo permettono le necessità militari, sono destinate a servire di regola generale di condotta ai belligeranti, nei loro rapporti fra essi e con le popolazioni. Non è stato tuttavia possibile di stabilire già fin d'ora delle stipulazioni che si estendano a tutte le circostanze che si presentano nella pratica.

D'altra parte non poteva entrare nell'intenzione delle Alte Parti contraenti che i casi non previsti fossero, per la mancanza di stipulazione scritta, lasciati all'apprezzamento arbitrario di coloro che dirigono gli eserciti.

Nell'attesa che un Codice più completo delle leggi della guerra possa essere promulgato, le Alte Parti contraenti giudicano opportuno di stabilire che, nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari adottate da esse, le popolazioni e i belligeranti restano sotto la tutela e sotto l'impero dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica.

Esse dichiarano che in questo senso devono intendersi soprattutto gli articoli 1 e 2 del Regolamento adottato. Le Alte Parti contraenti, desiderando concludere una nuova Convenzione a tale scopo, hanno nominato a Plenipotenziari:

seguono i nomi dei plenipotenziari

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 - Le Potenze contraenti daranno alle loro forze armate di terra delle istruzioni che saranno conformi al Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, allegato alla presente Convenzione.

Art. 2 - Le disposizioni contenute nel Regolamento di cui all'articolo 1 e nella presente Convenzione, non sono applicabili che fra le Potenze contraenti, e soltanto se i belligeranti facciano tutti parte della Convenzione.

Art. 3 - La Parte belligerante che violasse le disposizioni di detto Regolamento sarà tenuta, se vi ha luogo, al rifacimento del danno. Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi da persone che fanno parte della sua forza armata.

Art. 4 - La presente Convenzione debitamente ratificata sostituirà, nei rapporti fra le Potenze contraenti, la Convenzione del 29 luglio 18994 concernente le leggi e gli usi della guerra per terra. La Convenzione del 1899 rimane in vigore nei rapporti fra le Potenze che l'hanno sottoscritta e che non ratificassero anche la presente Convenzione.

Art. 5 - La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile. Le ratificazioni saranno depositate all'Aja. Il primo deposito di ratificazioni sarà comprovato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo d'una notificazione scritta diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall'istrumento di ratificazione. Copia, certificata conforme, del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa, per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica, alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 6 - Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione. La Potenza che desidera accedere, notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l'atto di accessione, che sarà depositato nell'archivio del detto Governo. Questo Governo trasmetterà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell'atto d'accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 7 - La presente Convenzione produrrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratifica o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 8 - Quando accada che una delle Potenze contraenti voglia denunziare la presente Convenzione, la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l'ha ricevuta. La denunzia non produrrà i suoi effetti che quanto alla Potenza che l'avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 9 - Un registro, tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, indicherà la data del deposito di ratificazioni fatto in virtù dell'articolo 5 capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d'accessione (articolo 6, capoverso 2) o di denunzia (articolo 8, capoverso 1). Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prender notizia di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi. In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito la presente Convenzione delle loro firme. Fatto all'Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi, e di cui copie certificate conformi saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

seguono le firme

ALLEGATO 'REGOLAMENTO CONCERNENTE LE LEGGI E GLI USI DELLA GUERRA PER TERRA'.

Sezione I: Dei belligeranti - Capitolo I: Della qualità di belligerante.

Art. 1 - Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto all'esercito, ma anche alle milizie e ai corpi di volontari che riuniscano le seguenti condizioni: 1° di avere alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati; 2° di avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; 3° di portare le armi apertamente e 4° di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra. Nei paesi dove le milizie o dei corpi volontari costituiscono l'esercito o ne fanno parte, essi sono compresi sotto il nome di esercito.

Art. 2 - La popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi in conformità dell'articolo 1, sarà considerata come belligerante se essa porta le armi apertamente e se rispetta le leggi e gli usi della guerra.

Art. 3 - Le forze armate delle Parti belligeranti possono comporsi di combattenti e di non combattenti. In caso di cattura da parte del nemico, così gli uni come gli altri hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra.

Sezione I: Dei belligeranti - Capitolo II: Dei prigionieri di guerra.

Art. 4 - I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati. Essi devono essere trattati con umanità. Tutto ciò che appartiene loro personalmente, eccetto le armi, i cavalli e le carte militari, resta di loro proprietà.

Art. 5 - I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati; ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finchè durano le circostanze che hanno necessitato tale misura.

Art. 6 - Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra. I prigionieri possono essere autorizzati a lavorare per conto di pubbliche amministrazioni o di privati, o per loro proprio conto. I lavori fatti per lo Stato sono pagati secondo le tariffe in vigore per i militari dell'esercito nazionale che eseguiscono gli stessi lavori, o, in mancanza, secondo una tariffa corrispondente ai lavori eseguiti. Qualora i lavori siano fatti per conto di altre amministrazioni pubbliche o per privati, le condizioni saranno regolate d'accordo coll'autorità militare. Il salario dei prigionieri contribuirà ad alleviare la loro posizione, e il soprappiù sarà loro pagato al momento della liberazione, salvo a defalcare le spese di mantenimento.

Art. 7 - Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento. In mancanza d'intesa speciale tra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno trattati per il nutrimento, l'alloggio e il vestiario, come le truppe dei Governo che li avrà catturati.

Art. 8 - I prigionieri di guerra saranno sottomessi alle leggi, ai regolamenti e agli ordini in vigore nell'esercito dello Stato in potere del quale essi si trovano. Ogni atto di insubordinazione autorizza contro essi le misure di rigore necessarie. I prigionieri evasi, che fossero ripresi prima di aver raggiunto il loro esercito o prima di lasciare il territorio occupato dall'esercito che li ha catturati, sono soggetti a pene disciplinari. I prigionieri che dopo essere riusciti ad evadere sono fatti di nuovo prigionieri, non possono essere puniti per la fuga anteriore.

Art. 9 - Ciascun prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se interrogato in proposito, il suo vero nome e grado; nel caso ch'egli violasse tale regola, si esporrebbe a subire la restrizione dei vantaggi accordati ai prigionieri di guerra della sua categoria.

Art. 10 - I prigionieri di guerra possono essere messi in libertà sulla loro parola, se le leggi del loro paese li autorizzano a ciò; in tal caso, essi sono obbligati, sotto la garanzia del loro onore personale, ad adempiere scrupolosamente, così rispetto al loro proprio Governo, come rispetto a quello che li ha fatti prigionieri, gli impegni che avessero assunti. Nello stesso caso, il loro proprio Governo è tenuto a non richiedere e a non accettare da essi alcun servizio contrario alla parola data.

Art. 11 - Un prigioniero di guerra non può essere costretto ad accettare la sua libertà su parola; parimente, il Governo nemico non ha l'obbligo di consentire alla domanda di un prigioniero che chieda di essere messo in libertà su parola.

Art. 12 - Ogni prigioniero di guerra liberato su parola e ripreso mentre porta le armi contro il Governo verso cui egli si era impegnato con parola d'onore, o contro i suoi alleati, perde il diritto al trattamento dei prigionieri di guerra e può essere tradotto dinanzi ai tribunali.

Art. 13 - Gli individui che seguono un esercito senza farne direttamente parte, come i corrispondenti e i reporters dei giornali, i vivandieri, i fornitori, che cadono in potere del nemico e che questo giudichi utile di detenere, hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra, purchè siano provvisti di una legittimazione dell'autorità militare dell'esercito che accompagnavano.

Art. 14 - È costituito, fin dal principio delle ostilità, in ciascuno degli Stati belligeranti, e, occorrendo, nei paesi neutrali che avranno raccolto dei belligeranti nel loro territorio, un ufficio d'informazioni sui prigionieri di guerra. Tale ufficio, incaricato di rispondere a tutte le domande che li concernono, riceve dai vari servizi competenti tutte le indicazioni relative agli internamenti e alle mutazioni, alle liberazioni su parola, agli scambi, alle evasioni, all'entrata negli ospedali, alla morte, come pure tutte le notizie necessarie per stabilire e tenere in giorno una nota individuale per ciascun prigioniero di guerra. L'ufficio registrerà in tale nota il numero di matricola, il cognome e nome, l'età, il luogo di origine, il grado, il corpo di truppa, le ferite, la data e il luogo di cattura, dell'internamento, delle ferite e della morte, come pure tutte le osservazioni particolari. La nota individuale sarà rimessa al Governo dell'altro belligerante dopo la conclusione della pace. L'ufficio d'informazioni è parimente incaricato di raccogliere tutti gli oggetti d'uso personale, i valori, le lettere, ecc., che saranno trovati sul campo di battaglia o lasciati dai prigionieri liberati su parola, scambiati, evasi o morti negli ospedali o nelle ambulanze, e di trasmetterli agli interessati.

Art. 15 - Le società di soccorso per i prigionieri di guerra, regolarmente costituite secondo la legge del loro paese, che abbiano lo scopo di essere le intermediarie dell'opera caritatevole, riceveranno dai belligeranti, per esse e per i loro agenti debitamente accreditati, ogni agevolezza, nei limiti tracciati dalle necessità militari e dalle regole amministrative, per compiere efficacemente la loro missione umanitaria. I delegati di tali società potranno essere ammessi a distribuire soccorsi tanto nei depositi d'internamento, quanto nei luoghi di tappa dei prigionieri rimpatriati, mediante un permesso personale rilasciato dall'autorità militare, ed obbligandosi per iscritto a sottomettersi a tutte le misure d'ordine e di polizia che la detta autorità prescrivesse.

Art. 16 - Gli uffici d'informazioni godono della franchigia postale. Le lettere, i vaglia, gli invii di denaro, nonchè i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra o spediti da essi, saranno esenti da tutte le tasse postali, così nei paesi di origine e di destinazione come nei paesi intermedi. I doni e soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra saranno ammessi in franchigia di qualsiasi diritto di entrata o d'altro genere, come pure delle tasse di trasporto sulle strade ferrate esercitate dallo Stato.

Art. 17 - Gli ufficiali prigionieri riceveranno il soldo a cui hanno diritto gli ufficiali dello stesso grado del paese ove sono ritenuti, con obbligo di rimborso da parte del loro Governo.

Art. 18 - Sarà lasciata ai prigionieri di guerra la più ampia libertà per l'esercizio della loro religione, compresa la partecipazione agli uffici del loro culto, con la sola condizione di conformarsi alle misure d'ordine e di polizia dell'autorità militare.

Art. 19 - I testamenti dei prigionieri saranno ricevuti e redatti alle stesse condizioni che quelli dei militari dell'esercito nazionale. Si osserveranno parimente le stesse regole per quanto concerne gli atti di morte e per l'inumazione dei prigionieri di guerra, tenendo conto del loro grado e della loro condizione.

Art. 20 - Dopo la conclusione della pace, il rimpatrio dei prigionieri di guerra si farà nel più breve termine possibile.

Sezione I: Dei belligeranti - Capitolo III: Dei malati e dei feriti.

Art. 21 - Gli obblighi dei belligeranti, per quanto concerne il servizio dei malati e dei feriti, sono regolati dalla Convenzione di Ginevra.

Sezione II: Delle ostilità - Capitolo I: Dei mezzi di nuocere al nemico, degli assedi e dei bombardamenti.

Art. 22 - I belligeranti noti hanno un diritto illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico.

Art. 23 - Oltre le proibizioni stabilite dalle Convenzioni speciali, è segnatamente vietato: a) di usare veleni o armi avvelenate; b) di uccidere o di ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemici; c) di uccidere o di ferire un nemico il quale avendo deposto le armi, oppure non avendo più i mezzi per difendersi, si è reso a discrezione; d) di dichiarare che non si darà quartiere; e) di adoperare armi, proiettili, o materie atte a cagionare mali superflui; f) di usare indebitamente la bandiera parlamentare, la bandiera nazionale o le insegne militari o l'uniforme del nemico, nonchè i segni distintivi della Convenzione di Ginevra;g) di distruggere o confiscare le proprietà nemiche, salvo il caso che le distruzioni e le confische siano imperiosamente imposte dalle necessità della guerra; h) di dichiarare estinti, sospesi o non ammissibili in giudizio, i diritti e le azioni dei nazionali della Parte nemica. È parimente proibito al belligerante di forzare i nazionali della Parte avversaria a prender parte alle operazioni dì guerra dirette contro il loro paese, anche nel caso che essi fossero stati al suo servizio prima che incominciasse la guerra.

Art. 24 - Sono considerati come leciti gli stratagemmi e l'uso dei mezzi necessari per procurarsi informazioni sul nemico e sul terreno.

Art. 25 - È vietato di attaccare o di bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o edifizi che non siano difesi.

Art. 26 - Il comandante delle truppe d'assalto, prima d'intraprendere il bombardamento, e salvo il caso di assalto di viva forza, dovrà fare tutto quanto sta in lui per avvertirne le autorità.

Art. 27 - Negli assedi e bombardamenti devono essere presi tutti i provvedimenti necessari per risparmiare, quanto è possibile, gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi ove trovansi riuniti gli ammalati e i feriti, a condizione che essi non siano adoperati in pari tempo a scopo militare. Il dovere degli assediati è di designare questi edifici o luoghi con segni visibili speciali che devono essere previamente notificati all'assediante.

Art. 28 - È vietato di abbandonare al saccheggio una città o località anche se presa d'assalto.

Sezione II: Delle ostilità - Capitolo II: Delle spie.

Art. 29 - Non può essere considerato come spia che l'individuo il quale, agendo clandestinamente o sotto falsi pretesti, raccolga o cerchi di raccogliere informazioni nella zona d'operazioni di un belligerante, con l'intenzione di comunicarle alla Parte contraria. Pertanto i militari non travestiti che siano penetrati nella zona di operazioni delle truppe nemiche per raccogliere informazioni, non sono considerati come spie. Non sono altresì considerati come spie i militari e i non militari che compiono apertamente la loro missione di trasmettere i dispacci destinati sia al proprio esercito, sia all'esercito nemico. A tale categoria appartengono pure gli individui mandati in pallone per trasmettere i dispacci e, in generale, per mantenere le comunicazioni tra le varie parti d'un esercito o di un territorio.

Art. 30 - La spia colta sul fatto non potrà essere punita senza previo giudizio.

Art. 31 - La spia che, avendo raggiunto l'esercito a cui apparteneva, sia fatta più tardi prigioniera del nemico, è trattata come prigioniero di guerra e non incorre in alcuna responsabilità per i suoi atti di spionaggio anteriori.

Sezione II: Delle ostilità - Capitolo III: Dei parlamentari.

Art. 32 - È considerato parlamentario l'individuo autorizzato da uno dei belligeranti a entrare in trattative coll'altro e che si presenti con bandiera bianca. Egli ha diritto all'inviolabilità, e così pure il trombettiere o tamburino, il portabandiera e l'interprete che l'accompagnassero.

Art. 33 - Il capo al quale un parlamentario è inviato non è sempre obbligato a riceverlo. Egli può prendere tutte le misure necessarie per impedire al parlamentario di profittare della sua missione per raccogliere informazioni. Ha il diritto, in caso di abuso, di trattenere temporaneamente il parlamentario.

Art. 34 - Il parlamentario perde il suo diritto all'inviolabilità se sia provato in modo positivo e inoppugnabile che egli ha profittato della sua posizione privilegiata per provocare o commettere un atto di tradimento.

Sezione II: Delle ostilità - Capitolo IV: Delle capitolazioni.

Art. 35 - Le capitolazioni stipulate fra le Parti contraenti devono tener conto delle regole dell'onore militare. Stipulate che siano, devono essere scrupolosamente osservate dalle due Parti.

Sezione II: Delle ostilità - Capitolo V: Dell'armistizio.

Art. 36 - L'armistizio sospende le operazioni di guerra per un mutuo accordo delle Parti belligeranti. Se non ne è determinata la durata, le Parti belligeranti possono riprendere in ogni tempo le operazioni, purchè il nemico sia avvertito nel tempo convenuto, conforme alle condizioni dell'armistizio.

Art. 37 - L'armistizio può essere generale o locale. Il primo sospende del tutto le operazioni di guerra degli Stati belligeranti; il secondo, soltanto fra certe frazioni degli eserciti belligeranti e in un perimetro determinato.

Art. 38 - L'armistizio deve essere notificato ufficialmente e in tempo utile alle autorità competenti e alle truppe. Le ostilità sono sospese immediatamente dopo la notificazione o al termine fissato.

Art. 39 - Spetta alle Parti contraenti di stabilire nelle clausole dell'armistizio, i rapporti che possano aver luogo, sul teatro della guerra, colle popolazioni e fra di loro.

Art. 40 - Qualunque violazione grave dell'armistizio, commessa da una delle Parti, dà all'altra il diritto di denunziarlo e, in caso urgente, perfino di riprendere immediatamente le ostilità.

Art. 41 - La violazione delle clausole dell'armistizio da parte di privati che abbiano agito di propria iniziativa, dà diritto soltanto a reclamare la punizione dei colpevoli e, dato il caso, un'indennità per le perdite subite.

Sezione III: Dell'autorità militare sul territorio dello Stato nemico.

Art. 42 - Un territorio è considerato come occupato quando si trovi posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico. L'occupazione non si estende che ai territori ove tale autorità è stabilita e può essere esercitata.

Art. 43 - L'autorità del potere legale essendo passata di fatto nelle mani dell'occupante, questi prenderà tutte le misure che dipendano da lui per ristabilire ed assicurare, quanto è possibile, l'ordine pubblico e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi vigenti nel paese.

Art. 44 - È vietato a un belligerante di costringere la popolazione di un territorio occupato a dare informazioni sull'esercito dell'altra Parte belligerante o sui mezzi di difesa di essa.

Art. 45 - È vietato di costringere la popolazione di un territorio occupato a prestare giuramento alla Potenza nemica.

Art. 46 - L'onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, come pure le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti, devono essere rispettati. La proprietà privata non può essere confiscata.

Art. 47 - Il saccheggio è formalmente proibito.

Art. 48 - Se l'occupante preleva, nel territorio occupato, le imposte, diritti e tasse di passaggio stabiliti a pro' dello Stato, egli lo farà, per quanto è possibile, secondo le regole di assestamento e di ripartizione in vigore, e avrà l'obbligo di provvedere alle spese di amministrazione del territorio occupato nella misura già a carico del Governo legale.

Art. 49 - Se, oltre le imposte di cui all'articolo precedente, l'occupante preleva altre contribuzioni in denaro nel territorio occupato, non potrà farlo che per i bisogni delle truppe e dell'amministrazione di esso territorio.

Art. 50 - Nessuna pena collettiva, pecuniaria o altra, potrà essere decretata contro un'intera popolazione a cagione di fatti individuali, di cui essa non potesse essere considerata come solidariamente responsabile.

Art. 51 - Nessuna contribuzione sarà riscossa se non in forza di un ordine scritto e sotto la responsabilità di un generale in capo. Non sarà proceduto, per quanto possibile, a tale riscossione che secondo le regole di assestamento e di ripartizione delle imposte in vigore. Per ogni contribuzione sarà rilasciata al contribuente una ricevuta.

Art. 52 - Non saranno chieste requisizioni in natura e servizi dai comuni o dagli abitanti, che per i bisogni dell'esercito di occupazione. Essi saranno proporzionati alle risorse del paese e tali da non implicare per le popolazioni l'obbligo di prender parte alle operazioni della guerra contro la loro patria. Tali requisizioni e tali servizi non saranno chiesti che coll'autorizzazione del comandante nel luogo occupato. Le prestazioni in natura saranno, per quanto possibile, pagate in contanti; in caso diverso, saranno accertate mediante ricevuta e il pagamento delle somme dovute sarà eseguito il più presto possibile.

Art. 53 - L'esercito che occupa un territorio non potrà sequestrare che il numerario, i fondi e i valori esigibili appartenenti allo Stato, i depositi di armi, mezzi di trasporto, magazzini e approvvigionamenti, e, in generale, qualsiasi proprietà mobile dello Stato che possa servire alle operazioni della guerra. Tutti i mezzi che servono in terra, sul mare e per aria alla trasmissione delle notizie, al trasporto delle persone o delle cose, fuori dei casi regolati dal diritto marittimo, i depositi d'armi, e, in generale, ogni specie di munizione di guerra, possono essere sequestrati, anche se appartengono a privati, ma dovranno essere restituiti e le indennità saranno regolate alla conclusione della pace.

Art. 54 - I cavi sottomarini, che congiungono un territorio occupato ad un territorio neutrale non saranno sequestrati o distrutti che nel caso di assoluta necessità. Anch'essi dovranno essere restituiti, e le indennità saranno regolate alla conclusione della pace.

Art. 55 - Lo Stato occupante non si considererà se non come amministratore e usufruttuario degli edifizi pubblici, immobili, foreste ed aziende agricole appartenenti allo Stato nemico e che si trovano nel paese occupato. Egli dovrà conservare l'effettivo di tali proprietà ed amministrarle in conformità delle regole che concernono l'usufrutto.

Art. 56 - I beni dei comuni, quelli degli istituti consacrati ai culti, alla carità e all'istruzione, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati come la proprietà privata. Ogni sequestro, distruzione o danneggiamento intenzionale di tali istituti, di monumenti storici, di opere d'arte e di scienza, è proibito e dev'essere punito.