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| Esercito Repubblicano - Leggi e decreti costitutivi |
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Decreto del Duce, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano
27 ottobre 1943-XXI
'Scioglimento delle Forze Armate Regie e costituzione delle Forze Armate Repubblicane'
IL DUCE CAPO DELLO STATO NAZIONALE REPUBBLICANO
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accertato che le forze armate regie, durante la guerra in corso, sono state fin dall'inizio, deliberatamente tradite dalla dinastia e dai capi militari ad essa legati, che hanno paralizzato gli splendidi, mirabili atti di valore compiuti e reso vano il sangue generoso versato;
considerato che con la resa e col tradimento dell'8 settembre 1943 la dinastia e i capi militari ad essa legati hanno disonorato le forze armate regie di fronte al popolo italiano e al mondo; sentito il Consiglio dei Ministri;
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DECRETA
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Art. 1: il regio esercito, la regia marina, la regia aeronautica hanno cessato di esistere in data 8 settembre 1943. Gli ufficiali e sottufficiali in servizio a tale data che non siano venuti meno alle Leggi dell'Onore Militare riceveranno il trattamento di pensione loro spettante in base alle leggi in quel momento vigenti.
Art. 2: in data 9 settembre 1943 si intendono costituiti l'Esercito nazionale repubblicano, la Marina da guerra nazionale repubblicana, l'Aeronautica nazionale repubblicana. Tutti i militari di ogni grado che, provenienti dalle disciolte forze regie e mossi da profondo sentimento dell'Onore militare e nazionale hanno continuato a servire sotto le Bandiere Repubblicane o che hanno domandato o domanderanno di far parte delle nuove forze armate nazionali sono considerati volontari di guerra in servizio permanente effettivo a tutti gli effetti di legge a datare dalla data della loro presentazione al Corpo. Il Ministero della Difesa Nazionale provvederà alla creazione di nuovi ruoli di ufficiali e sottufficiali tenendo conto del grado militare precedentemente ricoperto e dei servizi militari prestati.
Art. 3: il trattamento delle Forze Armate Repubblicane quanto ad assegni, indennità personali e delle famiglie, razioni viveri e assistenza, è tutto identico a quello goduto dalle forze armate alleate germaniche, salvo ulteriori miglioramenti dopo la guerra.
Art. 4: il Governo Repubblicano, interpretato il sentimento di riconoscenza del popolo italiano verso i gloriosi Caduti e verso le famiglie vittime dei traditori continuerà il pagamento integrale:
- delle pensioni di guerra per i Caduti e i Mutilati;
- degli assegni alle famiglie dei prigionieri che non vennero meno all'Onore nazionale.
Art. 5: restano in servizio per il mantenimento dell'ordine i Carabinieri e la Guardia di finanza.
Art. 6: il presente Decreto entra in vigore dal 28 ottobre 1943. addi, 27 ottobre 1943.
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MUSSOLINI
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il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Barracu
il Ministro per la Difesa Nazionale: Graziani
il Ministro Segretario del PFR: Pavolini
il Sottosegretario al Ministero per gli Affari Esteri: Mazzolini
il Ministro per le Finanze: Pellegrini
il Ministro per l'Educazione Nazionale: Biggini
il Ministro per l'Agricoltura e Foreste: Moroni
il Ministro per la Giustizia: Tringali-Casanuova
il Ministro per l'Economia Corporativa: Gai
il Ministro per gli Interni: Buffarini-Guidi
il Ministro per i Lavori Pubblici: Romano
il Ministro per la Cultura Popolare: Mezzasoma
il Ministro per le Comunicazioni: Liverani
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Decreto del Duce, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano
27 ottobre 1943-XXI
Legge fondamentale sulle Forze Armate
IL DUCE CAPO DELLO STATO NAZIONALE REPUBBLICANO
Sentito il Consiglio dei Ministri
DECRETA
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CAPITOLO PRIMO: Disposizioni generali
Art. 1: le Forze armate hanno lo scopo di combattere per la difesa dell'Onore, dell'indipendenza, e degli interessi del popolo italiano. Ad essi è affidato il compito esclusivo dell'educazione militare del popolo italiano. Esse comprendono l'Esercito, la Marina da guerra, l'Aeronautica. Le Forze armate dal punto di vista morale e protocollare hanno la precedenza su tutti i corpi e gli ordini dello Stato Italiano.
Art. 2: le Forze armate sono costituite da volontari e da militari di leva. Gli ufficiali e i sottufficiali di carriera sono tutti volontari. La provenienza degli ufficiali è unica. Tutti devono cominciare il servizio come soldati in corpi di truppa e avanzare per meriti esclusivamente militari, secondo le norme che saranno in proposito emanate. La coscrizione militare è un servizio d'onore per il popolo italiano ed un privilegio per la parte più scelta di esso.
Art. 3: le Forze armate sono alle dipendenze del Capo dello Stato il quale esercita il comando: in tempo di pace a mezzo del Ministro per la Difesa Nazionale; in tempo di guerra a mezzo del Capo di Stato maggiore generale.
Art. 4: nei riguardi delle Forze armate il Capo dello Stato ha i seguenti diritti sovrani non delegabili: diritto di nomina e di promozione; diritto di ordinamento; diritto di ispezione; diritto di dislocamento delle truppe; diritto di mobilitazione; diritto di grazia.
CAPITOLO SECONDO: Obblighi di Servizio
Art. 5: il servizio militare obbligatorio si estende per tutti indistintamente i validi dal 17° anno di età compiuto al 37° anno compiuto. Il Ministro per la Difesa Nazionale decide per l'impiego di queste classi di leva. In tempo di guerra e in caso di necessità, il Capo dello Stato può estendere gli obblighi per il servizio militare. Il servizio militare, sia in tempo di pace che di guerra, ha la precedenza su ogni altra esigenza statale o privata.
Art. 6: il servizio militare comprende: a) il servizio attivo; b) il servizio durante il congedo illimitato.
a) sono in servizio attivo: 1° - gli ufficiali in SAP, i sottufficiali di carriera e i militari di truppa raffermati; 2° - i cittadini soggetti al servizio militare durante la ferma; 3° - i funzionari civili delle Forze armate, i quali, dopo adempiuto agli obblighi del servizio attivo, restino addetti all'amministrazione militare; 4° - gli ufficiali, sottufficiali, graduati, soldati e funzionari delle FF.AA. richiamati dal congedo per qualsiasi motivo.
b) i militari in congedo illimitato appartengono: alla riserva, alla riserva di complemento, alla Milizia mobile.
c) le classi di età superiore ai 37 anni che fossero eventualmente richiamate in guerra costituiscono la Milizia territoriale.
Art. 7: la durata della ferma è stabilita con decreto dal Capo dello Stato. Normalmente i coscritti sono chiamati a compiere il servizio obbligatorio nell'anno in cui compiono il 20° anno di età. I volontari possono entrare in servizio al 17° anno di età compiuto. I militari puniti con più di 30 giorni di prigione sono obbligati a recuperare il periodo di tempo perduto per il servizio, prolungando di altrettanto la loro permanenza tranne il caso in cui vengano espulsi dalle Forze armate.
Art. 8: appartengono alla riserva tutti i cittadini soggetti agli obblighi militari fino al 30° anno compiuto. Appartengono alla riserva di complemento i cittadini come sopra che non abbiano compiuto il servizio attivo dal 17° al 30° anno di età. Appartengono alla Milizia mobile i cittadini soggetti agli obblighi militari dal 30° anno compiuto al 37° anno compiuto. Il servizio dei cittadini obbligati alla coscrizione militare viene regolato dai distretti di reclutamento e dagli uffici di leva il cui funzionamento è prescritto dal Ministro per la Difesa Nazionale in accordo con il Ministro per l'Interno.
Art. 9: sono indegni di appartenere alle Forze armate i cittadini che abbiano commesso reati o subito pene disonoranti a norma di disposizioni che saranno emanate dal Ministro per la Difesa Nazionale.
Art. 10: sono dispensati dal servizio militare i coscritti dichiarati definitivamente non idonei, i ministri del culto della Chiesa cattolica, secondo norme da stabilire dal Ministro per la Difesa nazionale, gli ebrei e i meticci.
Art. 11: per motivi riguardanti esclusivamente gli interessi dello Stato i cittadini soggetti ad obblighi militari possono individualmente venire esonerati, per un determinato periodo di tempo, dalla chiamata alle armi. Per motivi analoghi possono essere esonerati dal servizio militare i cittadini della Milizia mobile. Gli appartenenti alla riserva e alla riserva di complemento non possono in tempo di guerra venire esonerati né temporaneamente né definitivamente per nessun motivo.
Art. 12: i cittadini italiani all'estero sono, per principio, obbligati al servizio militare come gli altri. Il Ministro per la Difesa può di volta in volta stabilire eccezioni ed esoneri per motivi di forza maggiore. I cittadini italiani che abbiano acquisito altra cittadinanza e che servano in altri eserciti, se questi si trovano in conflitto con l'Italia, verranno considerati colpevoli di tradimento.
Art. 13: i cittadini soggetti agli obblighi del servizio militare sono sottoposti al controllo militare che viene esercitato dagli organi di reclutamento. Di regola sono soggetti una volta all'anno a chiamata di controllo. Il Ministro per la Difesa Nazionale determina i periodi in cui essi vengono richiamati per addestramento. Le leggi militari stabiliscono le circostanze e i motivi per i quali il personale in congedo illimitato è sottoposto alle leggi stesse e ai regolamenti militari.
CAPITOLO TERZO: Diritti e doveri degli appartenenti alle FF.AA.
Art. 14: appartengono alle Forze armate i soldati e i funzionari civili delle Forze armate. Sono soldati gli ufficiali, i sottufficiali e gli uòmini di truppa che si trovano in servizio militare attivo. Sono funzionari civili delle Forze armate i dipendenti dello Stato addetti all'amministrazione delle Forze armate e retribuiti con gli stanziamenti dei bilanci militari. La appartenenza dura: per i soldati, dal giorno della presentazione o della chiamata al giorno del congedamento incluso; per i funzionari civili delle Forze armate dal giorno della nomina a quello del congedamento incluso o ricongedamento incluso.
Art. 15: sono congedati dal servizio attivo i soldati che hanno compiuto la ferma o la rafferma. Il Ministro per la Difesa Nazionale, qualora le circostanze lo richiedano, può trattenere in servizio i soldati che hanno compiuto la ferma e la rafferma e richiamare in servizio attivo i congedati.
Art. 16: vengono a cessare di far parte delle Forze armate temporaneamente o definitivamente per espulsione i soldati ed i funzìonari civili che se ne rendano indegni, secondo norme che saranno stabilite con decreto del Capo dello Stato.
Art. 17: devono venir dimessi dal servizio militare attivo i soldati che secondo le leggi vigenti non possono venir chiamati alle armi in servizio attivo, nonché coloro che vengano civilmente interdetti o posti temporaneamente sotto curatela. Possono venir dimessi dal servizio attivo i soldati che: siano riconosciuti fisicamente inabili; vengano dichiarati moralmente incapaci, anche senza che siano raggiunti i limiti della indegnità militare di cui all'art. 9; inoltrino domanda riconosciuta valida da cui risulta che esiste un motivo di congedamento, sia pure emerso dopo la chiamata alle armi. Gli ufficiali possono venir dispensati dal servizio attivo qualora non sia più possibile impiegarli. Il congedamento in casi di inabilità e di impossibilità di impiego deve essere notificato in precedenza secondo norme che saranno emanate con decreto del Capo dello Stato. Le precedenti disposizioni si estendono anche agli appartenenti delle Forze armate che si trovino in congedo.
Art. 18: gli appartenenti alle Forze armate in congedo illimitato ed anche in congedo assoluto hanno il dovere di mantenere il completo silenzio sugli argomenti di carattere militare per i quali è stato ordinato il segreto.
Art. 19: gli ufficiali, i sottufficiali e i soldati in servizio attivo non possono esplicare alcuna attività politica.
Art. 20: i militari non possono appartenere a società segrete. La infrazione di tale prescrizione costituisce reato.
Art. 21: gli appartenenti alle Forze armate per contrarre il matrimonio debbono ottenere il permesso dei superiori.
Art. 22: gli appartenenti alle Forze armate in servizio attivo non possono, di regola, esercitare attività non militari remunerate. In casi eccezionali decide il Ministro per la Difesa Nazionale. Tale prescrizione non si estende ai militari temporaneamente in servizio.
Art. 23: gli appartenenti alle Forze armate per assumere le funzioni di tutore o curatore, per accettare cariche nazionali anche puramente onorifiche e per accettare decorazioni e onorificenze straniere debbono ottenere il consenso del Ministro per la Difesa Nazionale.
Art. 24: i diritti degli appartenenti alle Forze armate sono regolati dalla legge. Contro le decisioni del Ministro per la Difesa Nazionale su questi argomenti, è ammesso, entro sei mesi, il ricorso alle autorità giudiziarie ordinarie. Tuttavia le decisioni delle autorità militari circa la inabilità al servizio (art. 10), il congedo provvisorio (art. 11), e il congedo assoluto (art. 15 e 17) sono definitive, come pure quelle circa il temporaneo allontanamento dal servizio militare attivo.
Art. 25: i soldati che hanno compiuto la ferma con fedeltà ed onore godono dei pieni diritti civili e politici. Se essi aspirano a un pubblico impiego hanno la precedenza sugli altri concorrenti a parità di titoli. La interruzione causata dal periodo di ferma non può causare la perdita di impieghi pubblici o privati. Con legge speciale verrà regolata l'assistenza degli appartenenti alle Forze armate ed ai loro familiari in pace e in guerra.
Art. 26: gli appartenenti alle Forze armate congedati, dopo avere servito per un numero di anni non inferiori ai dodici, possono venire autorizzati a portare la uniforme della loro arma e specialità, provvista dal distintivo dei militari congedati, nelle circostanze stabilite da apposito decreto del Ministro per la Difesa Nazionale.
Art. 27: gli appartenenti alle Forze armate che lascino il servizio prestato con fedeltà ed onore possono venire promossi di grado, secondo norme che saranno stabilite dal Capo dello Stato.
Art. 28: il Ministro per la Difesa Nazionale ha la facoltà di estendere a civili impiegati nell'ambito delle Forze armate non facenti parte degli appartenenti alle medesime, le disposizioni di legge vigenti per i soldati durante il tempo richiesto dalle esigenze militari.
Art. 29: la presente Legge entra in vigore dal 28 ottobre 1943 XXII.
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MUSSOLINI
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il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Barracu
il Ministro per la Difesa Nazionale: Graziani
il Ministro Segretario del PFR: Pavolini
il Sottosegretario al Ministero per gli Affari Esteri: Mazzolini
il Ministro per le Finanze: Pellegrini
il Ministro per l'Educazione Nazionale: Biggini
il Ministro per l'Agricoltura e Foreste: Moroni
il Ministro per la Giustizia: Tringali-Casanuova
il Ministro per l'Economia Corporativa: Gai
il Ministro per gli Interni: Buffarini-Guidi
il Ministro per i Lavori Pubblici: Romano
il Ministro per la Cultura Popolare: Mezzasoma
il Ministro per le Comunicazioni: Liverani
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Decreto del Duce, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano
1 novembre 1943-XXI
Trattamento delle Forze armate repubblicane
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II Capo dello Stato vista la legge in data 28 ottobre 1943 sullo scioglimento dell'Esercito regio e la costituzione dell'Esercito repubblicano; visto l'art. 4 della legge fondamentale sulla costituzione delle Forze armate del 28 ottobre 1943; considerata la necessità urgente di regolare gli assegni da corrispondere al personale delle Forze armate
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DECRETA
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Art. 1: il complesso degli assegni corrisposti ai militari in servizio si compone di: a) il soldo; b) l'indennità di equipaggiamento (per i soli ufficiali); c) l'indennità di carica, che è corrisposta dal grado di caporale maggiore in sopra ed è pagabile direttamente al militare, o alla sua famiglia per il tramite del distretto. L'ammontare di detti assegni risulta dall'allegata tabella n. 1.
Art. 2: gli assegni da corrispondere al militare di leva (coscritto o richiamato) si compone di: a) il soldo (come per i militari in servizio attivo); b) indennità di equipaggiamento (come i militari in servizio attivo); c) indennità di carica. Il militare richiamato può scegliere la più vantaggiosa fra le seguenti tre forme di pagamento: 1) indennità di carica corrisposta direttamente al militare; 2) continuazione del pagamento da parte dell'ente presso cui lavorava prima del richiamo (qualora l'ente lo possa effettuare: esempio, enti statali, parastatali, ecc.); 3) versamento diretto alla famiglia del militare, tramite i distretti, beneficiando del complesso dei provvedimenti di assistenza familiare di cui all'allegata tabella n. 2.
Art. 3: la razione viveri giornaliera spettante ai militari è uguale per tutti i gradi e viene calcolata in base a L. 20 giornaliere. Il militare di truppa è tenuto a convivere al rancio in comune (eccezione fatta per i servizi isolati). L'ufficiale e il sottufficiale che si trovano in territorio nazionale possono ottenere la razione viveri in contanti. La composizione della razione viveri è identica a quella delle Forze armate germaniche in Italia e verrà comunicata a suo tempo ai corpi interessati.
Art. 4: gli ufficiali e sottufficiali di carriera che essendo compresi nelle tabelle organiche delle Forze armate repubblicane, hanno avuto un'effettiva destinazione godono di tutti gli assegni sopraelencati. Gli ufficiali e i sottufficiali di carriera che pur avendo aderito al regime repubblicano non hanno ancora avuto una destinazione effettiva vengono considerati a 'disposizione'. Essi riceveranno i seguenti assegni: a) il soldo secondo la tabella n. 1 aumentato del 100 per cento per caro viveri; b) l'indennità di equipaggiamento. Allorché gli ufficiali e sottufficiali a disposizione ricevono un comando ed incarico effettivo, cessa l'indennità caro viveri, che viene sostituita con l'indennità di carica.
Art. 5: le amministrazioni dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica provvederanno immediatamente a precisare con una comunicazione esatta e definitiva e con cifre al netto tutte le altre indennità di qualsiasi specie, i rimborsi, ecc., che competono in guerra ai rispettivi personali, oltre al trattamento economico generale sopraindicato.
Art. 6: per il corso della guerra il trattamento dei Carabinieri e della Guardia di finanza sarà equiparato a quello del presente decreto.
Art. 7: i funzionari civili delle Forze armate godranno, durante la guerra, del trattamento contemplato nel presente decreto, secondo norme di equiparamento che saranno emanate dalle rispettive amministrazioni.
Art. 8: a norma dell'art. 3 del decreto sullo scioglimento del1e Forze armate regie e sulla costituzione delle Forze armate repubblicane, il soldo e l'indennità di equipaggiamento stabiliti nella tabella allegata n. 1 saranno al termine della guerra riveduti e migliorati adeguandoli alla necessità del momento.
Art. 9: il presente decreto ha vigore dal 9 settembre 1943 XXI.
Annotazioni
Tutte le cifre suddette si intendono al netto da qualsiasi imposta o ritenuta. Per gli ammogliati con 2, 4, 6, o più figli il calcolo dell'indennità di guerra si effettua aggiungendo alla categoria inferiore L. 20 mensili.
I sottufficiali e i graduati di carriera che sono pagati mensilmente, debbono avere l'alloggio gratuito. Nel caso che essi dispongano del proprio alloggio riceveranno l'indennità alloggio in ragione di L. 150 mensili.
Oltre allo stipendio ed alle indennità individuali, tutti i militari delle Forze armate hanno diritto al vitto gratuito (in natura o in contanti) ed all'assistenza medica gratuita.
I sottufficiali ed i militari di truppa hanno diritto all'equipaggiamento gratuito. Sulla tabella sono riportati i gradi dei militari dell'esercito, ma si intende che gli assegni si riferiscono anche ai gradi equivalenti della Marina da guerra e dell'Aeronautica.
Assistenza alle famiglie dei richiamati e dei coscritti
1) Concetto fondamentale è che i sussidi per la famiglia non devono superare l'ammontare del guadagno che il richiamato percepiva nella vita civile al momento del richiamo.
2) All'atto della presentazione alle armi il richiamato dovrà dichiarare l'ammontare del guadagno che il richiamato percepiva nella vita civile al momento del richiamo.
3) All'atto della presentazione alle armi il richiamato dovrà dichiarare l'ente presso il quale lavorava e la paga netta percepita.
I rispettivi distretti, previ accertamenti, stabiliranno l'ammontare del sussidio da corrispondere direttamente ai familiari dell'interessato in base ai seguenti punti:
A) Per la propria famiglia (moglie e figli):
a) Quota stabilita secondo il guadagno netto che il soldato percepiva il giorno del suo richiamo alle armi. L'importo della quota ammonta da un minimo di L. 500 a un massimo di L. 2000, a seconda del guadagno netto.
b) 'Sussidio alloggio': rimborso della somma corrisposta al locatore su presentazione dell'ultima ricevuta di fitto.
c) 'Sussidi per i figli' : L. 210 mensili per ogni figlio sotto i 5 anni; lire 250 mensili per ogni figlio superiore ai 16 anni.
d) 'Rimborso tasse scolastiche' tassa scolastica effettiva.
e) 'Assistenza medica' (visite mediche, medicamenti, medicine, cure ospedaliere).
f) 'Aiuti finanziari' per i militari che hanno impegni di pagamenti a rate e che all'atto del richiamo non li hanno estinti (non più del 10 per cento dell'importo della quota stabilita).
h) 'Contributi per le assicurazioni sociali' (Assicurazioni Vita): il premio mensile sino a lire 50 sarà pagato interamente; per i premi mensili superiori a lire 50, si pagherà un quarto del premio ma non più di lire 60.
i) 'Sussidi da concedere una volta tanto': solo in casi particolari (acquisto di vestiti, biancheria, scarpe e biancheria da letto).
B) Sussidio per i genitori qualora il richiamato provvedeva al loro mantenimento:
a) Quota per il padre (capo famiglia) lire 500; quota per la madre lire 250, tranne se è vedova e capo famiglia, nel qual caso si corrisponderanno lire 500.
b) 'Sussidi di alloggio', nonché tutte le prestazioni indicate nel comma A).
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MUSSOLINI - GRAZIANI
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Decreto Ministeriale 8 novembre 1943-XXI
Nuovo ordinamento dell'Esercito
IL MINISTERO PER LA DIFESA NAZIONALE
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Visto il Decreto 8 ottobre 1943 XXI del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente la sfera di competenza e il funzionamento degli organi di Governo;
Visto il Decreto in data 24 settembre 1943 XXI del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, riguardante la nomina del Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani a Ministro della Difesa Nazionale;
Visto il Decreto 27 ottobre 1943 XXI del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente lo scioglimento delle Forze Armate Regie e costituzione delle Forze Armate Repubblicane;
Ritenuta l'urgenza di provvedere ai fini della costituzione dell'Esercito;
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DECRETA
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Art. 1: L'esercito è costituito da: Armi - Servizi
Le armi sono ordinate in Corpi. Taluni Corpi aventi determinate caratteristiche: organiche - di addestramento - d'impiego costituiscono specialità d'Arma.
I servizi comprendono: organi tecnici e direttivi - organi esecutivi (formazione dei vari servizi).
Nel loro complesso, i Servizi costituiscono il Corpo d'Intendenza.
Art. 2: La qualifica d'Arma rispecchia essenziali attributi di combattente. Le armi sono: Fanteria - Cavalleria - Artiglieria - Genio - Carrista
Sono specialità d'arma:
a) per la Fanterìa: i Bersaglieri - gli Alpini - Corpo delle CC.NN. - i Paracadutisti
b) per l'Artiglieria: la Costa - la Contraerea
c) per il Genio: i Trasmettitori - i Pontieri - i Minatori - gli Idrici - i Guastatori
I servizi sono: Artiglieria - Genio - Motorizzazione - Chimico - Trasporti - Sanità - Commissariato - Amministrazione - Veterinario - Giustizia Militare - Geografico e Topocartografico
con relative formazioni di servizio: Automobilisti e Ferrovieri - Compagnie operai e specializzati - Reparti chimici - Compagnie di sanità - Compagnie di sussistenza - Laboratori ed officine.
Art. 3: L'organizzazione dell'Esercito comprende:
II servizio presso gli organi centrali e periferici, nonché presso vari Comandi ed Intendenze, che richiede specifica competenze viene disimpegnato da ufficiali in possesso del titolo dell'Istituto Superiore di Guerra o che rispondano a determinati requisiti. Tali ufficiali rivestono la qualifica di 'ufficiali del Servizio di Stato Maggiore' o di 'ufficiali in servizio d'intendenza'.
Art. 4: Comandi Militari Regionali e Comandi Militari Provinciali con delegazione d'intendenza ed Enti vari: Istituti Militari - Distretti - Tribunali Militari - Stabilimenti Militari di Pena - Reparti di correzione.
Art. 5: Con successivi Decreti verrà determinato l'Ordinamento delle varie Armi e quello particolare dei Corpi e dei Servizi.
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Il Ministro R.Graziani
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Decreto Ministeriale 8 novembre 1943-XXI
Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito
IL MINISTERO PER LA DIFESA NAZIONALE
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Visto il Decreto in data 24 settembre 1943 XXI del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, riguardante la nomina del Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani a Ministro della Difesa Nazionale;
Visto il Decreto 27 ottobre 1943 XXI del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente lo scioglimento delle Forze Armate Regie e costituzione delle Forze Armate Repubblicane;
Ritenuta l'urgenza di provvedere ad esigenze dipendenti dall'attuale situazione ai fini della costituzione dell'Esercito;
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DECRETA
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Art. 1: Per la durata della presente guerra e fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra possono essere chiamati e trattenuti alle armi gli ufficiali del disciolto Regio Esercito, appartenenti le seguenti categorie:
a) ufficiali in servizio permanente effettivo anche se dichiarati idonei al solo servizio condizionato;
b) ufficiali riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra;
c) ufficiali di complemento che non abbiano superato il 45° anno di età se colonnelli, tenenti colonnelli o maggiori, il 40° anno di età se capitani, il 35° anno di età se tenenti o sottotenenti. Tali limiti possono essere superati per gli ufficiali dei servizi e dei ruoli tecnici.
Art. 2: Gli ufficiali di complemento che abbiano superato i limiti di età indicati nell'art. 1, gli ufficiali di riserva, fuori organico, in aspettativa per riduzione quadri, possono a domanda, essere richiamati in servizio.
Art. 3: Gli ufficiali ciechi di guerra, richiamati in servizio alla data dell'8 settembre 1943 XXI e quelli che ne facciano domanda sono ritenuti e richiamati in servizio a titolo di riconoscenza nazionale.
Art. 4: Le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche agli ufficiali di ruolo d'onore.
Art. 5: Agli ufficiali del servizio permanente effettivo, ivi compresi i riassunti, che non siano richiamati in servizio ai sensi dell'art. 1 il presente decreto, compete il trattamento di quiescenza previsto ille leggi in vigore.
Art. 6: Gli ufficiali a qualsiasi categoria appartengano che per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio durante la presente guerra, siano ricoverati in luoghi di cura, o siano in licenza di convalescenza, sono considerati a tutti gli effetti come richiamati in servizio ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, per tutta la durata della degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza.
Art. 7: Gli ufficiali richiamati in servizio ai sensi del presente decreto devono impegnarsi ad osservare lealmente gli obblighi derivanti dal loro stato.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.
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Il Ministro R.Graziani
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Decreto Ministeriale 10 novembre 1943-XXI
Obblighi di servizio dei sottufficiali dell'Esercito
IL MINISTERO PER LA DIFESA NAZIONALE
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Visto il Decreto 8 ottobre 1943 del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente la sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di Governo;
Visto il Decreto in data 24 settembre 1943 del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, riguardante la nomina del Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani a Ministro della Difesa Nazionale;
Visto il Decreto 27 ottobre 1943 del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente lo scioglimento delle Forze Armate Regie e costituzione delle Forze Armate Repubblicane;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con decreto 15 settembre 1932 X, n. 1514;
Vista la legge 21 giugno 1934 XII, n. 1093 concernente aggiunte e varianti al testo unico anzidetto, e successive modificazioni;
Ritenuta l'urgenza di provvedere ad esigenze dipendenti dall'attuale situazione ai fini della costituzione dell'Esercito;
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DECRETA
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Art. 1: Per la durata della presente guerra e fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra possono essere chiamati e trattenuti alle armi i sottufficiali del disciolto Regio Esercito, appartenenti alle seguenti categorie:
a) sottufficiali raffermati ed in carriera continuativa anche se dichiarati idonei al solo servizio condizionato;
b) sottufficiali riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra;
c) sottufficiali delle categorie in congedo che non abbiano superato il 33° anno di età se sergenti maggiori, il 40° anno di età se marescialli.
Art. 2: I sottufficiali delle categorie in congedo, che abbiano superati i limiti di età indicati nell'art. 1 possono, a domanda, essere richiamati in servizio.
Art. 3: I sottufficiali invalidi di guerra richiamati in servizio alla data dell'8 settembre 1943 XXI e quelli che facciano domanda, sono trattenuti e richiamati in servizio a titolo di riconoscenza nazionale.
Art. 4: Ai sottufficiali raffermati ed in carriera continuativa, ivi compresi i riassunti, che non siano richiamati in servizio ai sensi nell'art. 1 del presente Decreto, compete il trattamento di quiescenza previsto dalle leggi in vigore.
Art. 5: I sottufficiali a qualsiasi categoria appartengano, che per ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per causa di servizio durante la presente guerra, siano ricoverati in luoghi di cura o siano in licenza di convalescenza, sono considerati a tutti gli effetti come richiamati in servizio ai sensi dell'art. 1 del presente Decreto, per tutta la durata della degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza.
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Il Ministro R.Graziani
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Decreto Ministeriale 18 aprile 1944-XXII
Istituzione del Corpo Femminile Volontario per i Servizi Ausiliari della Forze Armate Repubblicane
IL MINISTERO PER LA DIFESA NAZIONALE
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Art. 1: È istituito un corpo femminile volontario per i Servizi Ausiliari delle FF.AA.RR., nella G.N.R. e in ogni altro settore interessante la difesa nazionale. Il Corpo è denominato 'SERVIZIO AUSILIARIO' (S.A.). Detto Corpo ha carattere temporaneo e solo per la durata dell'attuale stato di guerra.
Art. 2: I servizi sussidiari, delle FF.AA.RR. e della G.N.R., saranno gradualmente affidati alle volontarie del S.A. Saranno altresì loro affidati i compiti che, nell'ambito detta propaganda e dell'assistenza alle truppe, si ritenga opportuno attribuire a detto Servizio, a giudizio degli organi interessati.
Art. 3: Tutte le donne che fossero già in servizio presso unità delle FF.AA.RR. e della G.N.R. saranno inquadrate, a domanda e previa valutazione dei loro requisiti personali, nel S.A.
Art. 4: Le attività relative al S.A., per quanto riguarda reclutamento, organizzazione e corsi di addestramento, fanno capo ad un Comando Generale del S.A., costituito presso la Direzione nel P.F.R. In ogni provincia viene costituito un 'COMANDO PROVINCIALE DEL S.A.', direttamente dipendente dal Comando Generale del S.A. Il Comando Generate del S.A., qualora lo ritenga in conseguenza di future esigenze e necessità, ha la facoltà di costituire comandi, delegazioni, o ispettori di zona, regionali o simili.
Art. 5: Le Volontarie, nel periodo di reclutamento e di addestramento, dipendono dal Comando Generale del S.A. e dai suoi organi periferici. Le Volontarie, una volta impiegate in effettivo servizio presso reparti delle FF.AA.RR. della G.N.R. dipendono dai rispettivi comandi militari secondo il regolamento che verrà stabilito a parte. Le amministrazioni militari e il Comando Generale del S.A. si terranno in contatto per tutto quanto è attinenza alla destinazione, aille qualifiche, in servizio e alla disciplina delle Volontarie impiegate nelle unità militari, attraverso un organo di collegamento che il Comando Generale istituisce presso ogni amministrazione militare.
Art. 6: Le Volontarie saranno a carico del P.F.R. o delle amministrazioni militari in relazione ai rapporti di dipendenze stabiliti dall'articolo precedente, prima parte e capoverso. Per la vestizione provvedere in ogni caso il Ministero delle Forze Armate.
Art. 7: II Servizio Ausiliario, a parte quanto stabilito alf'art. 2 (1° cpv.) è costituito dalle seguenti specialità:
a) volontarie per i servizi ospedalieri: le infermiere ausiliario diplomate nei corsi istituiti dai Gruppi Femminili del P.F.R. d'intesa con la C.R.I. e il personale femminile di fatica addetto agli ospedali.
b) volontarie per i servizi militari: addette, con qualsiasi incarti o mansione, ai lavori d'ufficio e di servizio presso i comandi militari, caserme, presidi, depositi ecc.
c) volontarie per i posti di ristoro: le donne che svolgono le la attività nei posti mobili dell'immediato retrofronte, nelle località di transito per truppe nelle cucine e nei refettori allestiti presso reparti militari.
d) volontarie per la difesa contraerea: le aerofoniste, le marcoiste, ecc. utilizzate per i servizi di difesa contraerea.
Art. 8: Potranno presentare domanda di arruolamento donne di nazionalità italiana, di razza ariana che diano serie garanzie circa la capacità al servizio cui chiedono di essere adibite e che sìano di età compresa fra i diciotto e i quarantacinque anni. In casi eccezionali e per determinati lavori da indicarsi di volta in volta, il limite massimo di età potrà essere superato. All'atto dell'arruolamento le aspiranti dovranno precisare le specialità alle quali desiderano essere destinate. Le aspiranti saranno sottoposte ad accurata visita medica, che dovrà accertare l'idonetà fisica per il servizio cui ciascuna chiede di essere destinata. I Comandi provinciali funzioneranno da centri dì raccolta, di esame di giudizio delle domande presentate valutando anche i requisii morali e politici delle aspiranti. Il Comando Generale, ove lo si ritenga opportuno, esprimerà in casi controversi giudizio definitivo.
Art. 9: Le Volontarie indosseranno una divisa di panno grigio-verde di foggia e con distintivi stabiliti a parte.
Art. 10: La retribuzione del personale del servizio ausiliario verrà stabilita con apposite tabelle. Le volontarie saranno considerate militarizzate e nei loro confronti sono applicate tutte le norme di legge a favore dei volontari alle armi.
Art. 11: Le Volontarie, dopo il periodo di addestramento, presteranno giuramento di fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana, secondo la formula stabilita per le Forze Armate Repubblicane.
Art. 12: II presente decreto, che entra in vigore dal 18 aprili XXII, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia, e munito del sigillo dello Stato, inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
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Il Ministro R.Graziani
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