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Esercito Repubblicano - Servizio Ausiliario Femminile
Decreto Ministeriale del 18 Aprile 1944

Istituzione del Corpo Femminile Volontario per i Servizi Ausiliari delle Forze Armate Repubblicane
Art. 1: È istituito un corpo femminile volontario per i Servizi Ausiliari delle FF.AA.RR., nella G.N.R. e in ogni altro settore interessante la difesa nazionale. Il Corpo è denominato 'SERVIZIO AUSILIARIO' (S.A.). Detto Corpo ha carattere temporaneo e solo per la durata dell'attuale stato di guerra.
Art. 2: I servizi sussidiari, delle FF.AA.RR. e della G.N.R., saranno gradualmente affidati alle volontarie del S.A. Saranno altresì loro affidati i compiti che, nell'ambito della propaganda e dell'assistenza alle truppe, si ritenga opportuno attribuire a detto Servizio, a giudizio degli organi interessati.
Art. 3: Tutte le donne che fossero già in servizio presso unità delle FF.AA.RR. e della G.N.R. saranno inquadrate, a domanda e previa valutazione dei loro requisiti personali, nel S.A.
Art. 4: Le attività relative al S.A., per quanto riguarda reclutamento, organizzazione e corsi di addestramento, fanno capo ad un Comando Generale del S.A., costituito presso la Direzione nel P.F.R. In ogni provincia viene costituito un 'COMANDO PROVINCIALE DEL S.A.', direttamente dipendente dal Comando Generale del S.A. Il Comando Generale del S.A., qualora lo ritenga in conseguenza di future esigenze e necessità, ha la facoltà di costituire comandi, delegazioni, o ispettori di zona, regionali o simili.
Art. 5: Le Volontarie, nel periodo di reclutamento e di addestramento, dipendono dal Comando Generale del S.A. e dai suoi organi periferici. Le Volontarie, una volta impiegate in effettivo servizio presso reparti delle FF.AA.RR. della G.N.R. dipendono dai rispettivi comandi militari secondo il regolamento che verrà stabilito a parte. Le amministrazioni militari e il Comando Generale del S.A. si terranno in contatto per tutto quanto è attinenza alla destinazione, alle qualifiche, in servizio e alla disciplina delle Volontarie impiegate nelle unità militari, attraverso un organo di collegamento che il Comando Generale istituisce presso ogni amministrazione militare.
Art. 6: Le Volontarie saranno a carico del P.F.R. o delle amministrazioni militari in relazione ai rapporti di dipendenze stabiliti dall'articolo precedente, prima parte e capoverso. Per la vestizione provvederà in ogni caso il Ministero delle Forze Armate.
Art. 7: II Servizio Ausiliario, a parte quanto stabilito all'art. 2 (1° cpv.) è costituito dalle seguenti specialità: a) volontarie per i servizi ospedalieri: le infermiere ausiliarie diplomate nei corsi istituiti dai Gruppi Femminili del P.F.R. d'intesa con la C.R.I. e il personale femminile di fatica addetto agli ospedali. b) volontarie per i servizi militari: addette, con qualsiasi incarico o mansione, ai lavori d'ufficio e di servizio presso i comandi militari, caserme, presidi, depositi ecc. c) volontarie per i posti di ristoro: le donne che svolgono le loro attività nei posti mobili dell'immediato retrofronte, nelle locali di transito per truppe nelle cucine e nei refettori allestiti presso i reparti militari. d) volontarie per la difesa contraerea: le aerofoniste, le marconiste, ecc. utilizzate per i servizi di difesa contraerea.
Art. 8: Potranno presentare domanda di arruolamento donne di nazionalità italiana, di razza ariana che diano serie garanzie circa la capacità al servizio cui chiedono di essere adibite e che sian di età compresa fra i diciotto e i quarantacinque anni. In casi eccezionali e per determinati lavori da indicarsi di volta in volta, il limite massimo di età potrà essere superato. All'atto dell'arruolamento le aspiranti dovranno precisare le specialità alle quali desiderano essere destinate. Le aspiranti saranm sottoposte ad accurata visita medica, che dovrà accertare l'idoneità fisica per il servizio cui ciascuna chiede di essere destinata. I Comandi provinciali funzioneranno da centri dì raccolta, di esami e di giudizio delle domande presentate valutando anche i requisiti morali e politici delle aspiranti. Il Comando Generale, ove lo ritenga opportuno, esprimerà in casi controversi giudizio definitivo.
Art. 9: Le Volontarie indosseranno una divisa di panno grigio-verdi, di foggia e con distintivi stabiliti a parte.
Art. 10: La retribuzione del personale del servizio ausiliario verrà stabilita con apposite tabelle. Le volontarie saranno considerate militarizzate e nei loro confronti sono applicate tutte le norme d legge a favore dei volontari alle armi.
Art. 11: Le Volontarie, dopo il periodo di addestramento, presteranno giuramento di fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana, secondo la formula stabilita per le Forze Armate Repubblicane.
Art. 12: II presente decreto, che entra in vigore dal 18 aprile XXII, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia, e munito del sigillo dello Stato, inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
LA STRUTTURA.
Il Servizio Ausiliario Femminile era così strutturato:
  - Comandante Generale Contessa Gatteschi Fondelli Piera,
  - Vice Comandante Dottoressa Pancheri Cesaria,
  - Servizi Logistici,
  - Ufficio Matricola,
  - Ufficio Inquadramento,
  - Ufficio Stampa e Propaganda,
  - Posta da campo,
  - Raggruppamento Servizi Sanitari,
  - Raggruppamento Servizi Amministrativi,
  - Raggruppamento Posti di Ristoro,
  - Raggruppamento Contraerea,
  - Comando Corso,
  - Corso.
I CORSI.
1 corso 'Italia' - dal 1 Maggio 1944 al 18 Giugno 1944 - dislocazione Venezia Lido.
2 corso 'Roma' - dal 1 Luglio 1944 al 18 Agosto 1944 - dislocazione Venezia Lido.
3 corso 'Brigate Nere' poi 'Onore' - dal 31 Agosto 1944 al 4 Novembre 1944 - dislocazione Venezia Lido poi Como.
4 corso 'Giovinezza' - dal 5 Novembre 1944 al 18 Dicembre 1944 - dislocazione Como.
5 corso 'Fiamma' - dal 1 Gennaio 1945 al 28 Febbraio 1945 - dislocazione Como.
6 corso '18 Aprile' - dal 1 Marzo 1945 al 18 Aprile 1945 - dislocazione Como.

Durante i corsi le Ausiliarie ricevettero un'istruzione tecnica particolarmente accurata: armi e tiro, canto, pronto soccorso, regolamenti e topografia. Erano sottoposte ad una rigida disciplina militare e si perfezionarono in telefoniste, telegrafiste, infermiere, impiegate, addette alla difesa antiaerea, addetta alla stampa e addette ai punti di ristoro. Le Ausiliarie non erano armate e non parteciparono ad azioni di guerra.
Servizio Ausiliario Femminile
LA LORO STORIA IN BREVE.
Scrivere anche poche righe su queste eccezionali donne non è cosa semplice; erano italiane di tutte le età di tante regioni italiane che abbandonarono casa e famiglia per servire il loro Paese dalla parte che ritenevano la più giusta. Non combatterono con le armi in mano ne contro gli Alleati, ne contro i partigiani; ma furono soldati a tutti gli effetti, con gli stessi diritti e gli stessi doveri dei loro colleghi uomini.

Oltre a quelle istruite nei corsi precedentemente citati, ce ne furono diverse altre inquadrate nella Decima Flottiglia Mas, nelle Brigate Nere, nelle Federazioni del Partito Fascista Repubblicano e nei Reparti Autonomi. Al 18 Aprile 1945 erano inquadrate, esclusi i reparti appena citati, più di 4.400 Ausiliarie e si registravano già 25 cadute, 15 fra ferite e disperse.

Durante il conflitto furono generose protagoniste di innumerevoli episodi di coraggio, abnegazione ed altruismo verso militari e civili della Repubblica Sociale Italiana; ma la prova più onerosa la diedero al termine della guerra, quando furono vittime, a centinaia, della vendetta e della rabbia di quei ribelli che per mesi erano stati costretti alla fuga ed alla montagna. Seviziate e fucilate pagarono proporzionalmente il prezzo più alto fra tutte le formazioni militari della Repubblica.